1 - La Camera Penale di Capitanata istituisce la Scuola Territoriale di formazione e qualificazione professionale dell'avvocato penalista, in conformità all'art. 3 del Regolamento delle Scuole UCPI, approvato dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane in data 02 luglio 2012.
1 - La Scuola Territoriale organizza:
2 - La Scuola Territoriale può organizzare, anche di concerto con istituzioni ed associazioni forensi, un Corso per l'accesso all'esame di avvocato. Essa può, inoltre, organizzare e gestire - nell'ambito di un progetto comune ad altre istituzioni e/o associazioni forensi - lezioni concernenti la formazione penalistica.
3 - La Scuola impartisce la formazione penalistica di base mediante l'organizzazione di un Corso di formazione tecnica e deontologica dell'avvocato penalista, destinato a fornire ad avvocati e praticanti avvocati abilitati al patrocinio una adeguata formazione, nonché gli strumenti indispensabili per l'esercizio della funzione difensiva penale.
4 - La Scuola impartisce la formazione continua di base mediante l'organizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile un effettivo controllo della partecipazione.
1 - La Scuola Territoriale è retta da un organo di gestione composto da un Direttore ed un Comitato di Gestione composto da 5 membri nominati dal direttivo della Camera Penale di Capitanata quali dovranno essere designati tra colleghi iscritti alla Camera Penale di Capitanata di riconosciuta qualità professionale, tenuto conto anche di eventuali esperienze universitarie o comunque di insegnamento nelle materie giuridiche.
2 - Su proposta del Presidente, il Direttivo della Camera Penale nomina il Direttore della Scuola Territoriale nella persona dellAvv. Giulio Adolfo Treggiari e i componenti del Comitato di Gestione, nelle persone degli Avv.ti: Antonietta De Carlo, Marco Scillitani, Costantino Squeo e Nicola Delle Vergini.
3 - Il Direttore della Scuola territoriale ed i membri del Comitato di Gestione durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.
4 - Il Direttore della Scuola può in ogni momento proporre la revoca motivata di uno o più componenti del Comitato di Gestione, e la relativa sostituzione. Il Direttivo, valutata ed approvata la proposta, nomina i nuovi componenti.
5 - Il Direttivo può in ogni momento deliberare, motivandola, la revoca del Direttore della Scuola, e la nomina del nuovo Direttore.
6 - Il Comitato di Gestione della Scuola si riunisce periodicamente secondo le indicazioni e le direttive del Direttore, il quale cura l'attribuzione ai singoli componenti delle competenze relative alle specifiche attività di organizzazione della didattica e della formazione previste dal regolamento delle Scuole UCPI.
7 - L'Avv. Antonietta De Carlo cura, personalmente o attraverso uno dei componenti all'uopo delegato, il collegamento con il Direttivo della Scuola Territoriale ed il Direttivo della Camera Penale di Capitanata a fini di informazione e di coordinamento.
8 - Il Direttivo convoca periodicamente il Comitato o il Direttore al fine di verificare la gestione della Scuola. Il Direttore, a conclusione di ogni Corso, fornisce al Direttivo una relazione finale avente ad oggetto l'attività di formazione svolta.
9 - Il Direttore della Scuola relaziona periodicamente alla Giunta riguardo all'esito delle iniziative di formazione svolte.
Approvato in Foggia nella seduta di Consiglio Direttivo del 06 febbraio 2016.
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